Pasquale Andrisani, Coordinatore Tribunale dei diritti del malato di Matera Cittadinanzattiva, in una nota commenta la sentenza della Corte di Cassazione in cui si chiarisce quando va pagata la retta per un ricovero di un paziente in RSA. Di seguito la nota integrale.
Sulla scorta delle segnalazioni che ricevo dai familiari di pazienti ricoverati presso le RSA, vorrei provare a fare un po’ di chiarezza e a fare conoscere i propri diritti su quando spetta pagare le rette e quando invece queste rette (abbastanza esose) sono a parziale o totale carico del SSN e non devono dunque ricadere sui familiari del paziente. Purtroppo molto spesso accade che un familiare paga anche quando non dovrebbe! Malafede delle RSA, disinformazione o mancanza di informazione da parte del cittadino?
Allora: chi deve sostenere i costi della retta per le RSA per un paziente non autosufficiente? Per esempio, per un malato di Alzheimer?
La giurisprudenza ha fatto più volte chiarezza su questo aspetto con diverse sentenze tra cui alcune pronunce della Corte di Cassazione e della Corte di appello di Trento che hanno fissato i principi fondamentali per tutelare I cittadini da spese ingiuste dunque dalle ingiustizie.
La Corte di cassazione con sentenza n° 33394 del 19 dicembre 2024 ha affrontato un caso riguardante il pagamento della retta di una Rsa per un malato di Alzheimer
La cassazione ha stabilito che la prestazioni erogate dalle rsa devono essere distinte tra assistenza socio-sanitarie e cure ad alta integrazione sanitaria
Nel caso in questione, la corte ha evidenziato che la paziente era inserita in un nucleo specializzato per il trattamento dell’ Alzheimer caratterizzato dalla necessità di assistenza continua, trattamenti terapeutici e monitoraggio continuo delle condizioni cliniche.
La cassazione ha precisato che in conformità con il DPCM del 14 febbraio 2001, le prestazioni ad alta integrazione sanitaria (esempio pazienti affetti da malattie cronico degenerative) devono essere INTERAMENTE a carico del SSN!
Pertanto la richiesta di pagamento della retta da parte della RSA è ILLEGITTIMA per la parte riguardante la componente sanitaria prevalente.
Questa sentenza ( ennesima) consolida un orientamento giurisprudenziale volto a tutelare i diritti dei pazienti non autosufficienti.
La corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale:quando le cure fornite hanno una prevalente finalità sanitaria, i costi non possono essere scaricati sulle famiglie.
In altre parole :è necessario dunque distinguere tra assistenza sanitaria che deve essere garantita dallo Stato e assistenza puramente sociale che può comportare un contributo economico da parte dei familiari ( compartecipazione).
Un’ altra importante sentenza emessa dalla corte di appello di Trento nel 2020 ( n°71/2020) ha confermato che le famiglie che hanno pagato somme NON DOVUTE per la permanenza dei propri cari nelle RSA possono richiedere la restituzione!
Il principio si basa sul concetto di indebito arricchimento , ovvero il fatto che le strutture non possono trattenere somme che avrebbero dovuto essere coperte dal SSN.
È facile intuire che per le RSA è più facile chiedere somme di denaro (anche quando non dovrebbero farlo) ai familiari del paziente ( privato) che al SSN
In allegato pubblico il DPCM del 14 febbraio 2001 che è il riferimento delle sentenze e delle pronunce della Suprema corte di cassazione!
Spero e auspico di essere stato utile e di aiuto a tutte quelle famiglie ignare dei propri diritti e spesso vittime di speculazioni e raggiri!
Noi di Cittadinanzattiva e del Tribunale dei diritti del malato ci saremo sempre ad informare e consapevolizzare i cittadini dei propri diritti sulla salute
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