IL SINDACO
CONSIDERATO che:
– durante la stagione estiva, a causa delle temperature elevate e della mancanza di piogge, la presenza di vegetazione spontanea, di sterpaglie, di rovi e di altro materiale secco, all’interno ed all’esterno del centro abitato, rappresenta un serio rischio per l’innescodi incendi, che possonopropagarsi su aree boscate, cespugliate o arborate, eventuali strutture e infrastrutture antropizzate situate in queste aree, oltre che su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle medesime aree, o ancora estendersi e colpire aree urbane, densamente, costruite e popolate;
– disastroso è il danno procurato, ogni anno, all’ambiente dagli incendi: si assiste alla perdita di interi ecosistemi ed alla distruzione di inestimabili superfici alberate che garantiscono la protezione del suoloe custodiscono consistenti riserve di biodiversità. Il territorio subisce alterazioni tali da comprometterne la sua stabilità idrogeologica. Oltre alla distruzione di aree naturali e rurali, gli incendi, molto spesso, possono colpire infrastrutture e causare vittime.
– secondo i dati resi dall’EFFIS, in Italia sono andati bruciati e coinvolti da incendi nell’anno 2023 circa 107.330 ettari di terreno mentre nell’anno 2024 circa 51.424ettari;
– il territorio della Regione Basilicata è stato suddiviso in quattordici zone omogenee per pericolosità da incendi boschivi, sulle quali, ogni giorno, il Centro Funzionale della Regione Basilicata effettua una previsione di pericolosità che viene poi sintetizzata nel Bollettino di Pericolosità da Incendi Boschivi. Consultando gli ultimi bollettini si scorge che per Matera il predetto livello di pericolosità è individuato come “moderato”, ossia: “Le condizioni meteoclimatiche e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare, in caso di innesco, un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce, di difficile controllo.”.
VISTI E RICHIAMATI:
– la legge n. 353/2000 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, le cui disposizioni “sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita.”;
– gli artt. 3, co. 1, lett. c), e 6, co. 1, del D.lgs. n. 1/2018 “Codice della protezione civile”;
– la legge regionale n. 42/1998 “Norme in materia forestale”;
– la legge regionale n. 13/2005 “Norme per la protezione dei boschi dagli incendi”, il cui art. 7 comma 1 così recita: “1. Nel territorio della Regione Basilicata è fatto divieto:
a. bruciare gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali, statali, le autostrade e le ferrovie, salvo l’abbruciamento per interventi di prevenzione antincendio eseguiti esclusivamente dagli Enti di cui al punto 1. del successivo Art. 8;
b. usare in bosco apparecchi che producono faville o brace;
c. gettare sigarette o sigari accesi o compiere altre operazioni che possono provocare incendi;
d. abbandonare rifiuti nei boschi;
e. usare il fuoco per l’eliminazione dei rifiuti in discarica.
f. esercitare il pascolo per dieci anni nei boschi percorsi da fuoco;
g. esercitare la caccia per dieci anni nei boschi percorsi da fuoco;
h. destinare i boschi ed i pascoli percorsi da fuochi ad uso diverso da quello preesistente alla data dell’evento per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente;
i. realizzare, nelle aree percorse da fuoco, edifici, nonché strutture e infrastrutture da destinare ad insediamenti civili o ad attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data antecedente l’incendio e in conformità agli strumenti urbanistici vigenti a predetto evento, la relativa autorizzazione o concessione;
l. intervenire nei boschi percorsi da fuoco con risorse pubbliche per attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale per cinque anni, salvo autorizzazione del Ministero dell’Ambiente, per le aree naturali protette di competenza nazionale, e della Regione, per le altre aree, esclusivamente per situazioni accertate di dissesto idrogeologico e di tutela di significativi ambienti naturali e paesaggistici.”;
– la D.G.R. n. 369 del 15 maggio 2024, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Antincendio Regionale (P.A.R.) per il triennio 2024 – 2026;
– l’art. 54 del d. lgs. n. 267/00, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire eleminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e a sicurezza urbana;
ACCERTATO che:
– in alcune aree, interne ed esterne, del centro abitato non vengono eseguite, da tempo, le operazioni di sfalcio dell’erba e le potature delle essenze arboree che finiscono per invadere la sede viaria o i marciapiedi;
– si rende necessario eseguire il taglio della vegetazione incolta, di arbusti o sterpaglie, così da scongiurare l’innesco di incendi;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Materaai sensi dell’art. 54 c. 4 del D.lgs. 267/2000con nota prot. n. 0062468 del 20.06.2025;
Per tutto quanto sopra richiamato e spiegato
ORDINA
1) Divieti
dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 15 settembre 2025, in prossimità dei boschi, delle aree o strade erborate o cespugliate del Comune di Matera ed in tutte quelle aree a rischio di incendio boschivo, di cui allalegge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
· accendere fuochi di ogni genere;
· far brillare mine o usare esplosivi;
· usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
· usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
· fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare, comunque, pericolo immediato o mediato di incendio;
· transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi
alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.
3) Fuochi pirotecnici e fiamme libere
su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di alla Legge n. 353/2000, vi è il divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.
Potranno autorizzarsi, acquisiti i pareri dalle autorità competenti, le attività pirotecniche, compresa quella riferita all’utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia consegnata e verificata la documentazione attestante la dotazione di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l’area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell’attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell’immediato l’eventuale innesco e propagazione di incendi.
4) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive
i proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precisa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 7-10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione della fase di raccolta.
5) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali
ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera è posto il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di validità del presente provvedimento.
6) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione
ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, è vietato bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l’obbligo di realizzare, entro tre giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 7-10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
7) Aree boscate
i proprietari, affittuari e conduttori, gli Enti titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi devono eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.
I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa.
AVVERTE
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali e/o regionali sulle materie disciplinate dalla presente Ordinanza.
Ogni altra violazione della presente Ordinanza, per cui non sia già prevista una specifica sanzione dalle specifiche norme di settore, ivi compresa l’ipotesi della mancataesecuzione di preventivi interventi volti ad evitare l’innesco e la propagazione di incendi, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs.n. 267/2000.
DEMANDA
al Corpo di Polizia Locale ed alle altre Forze di Polizia presenti sul territorioil controllo sul rispetto ed osservanza della presente Ordinanza, ed a perseguire i trasgressori a norma di legge.
DISPONE
che la presente Ordinanza venga resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Matera.
AVVERTE
che avverso il presente provvedimento è ammesso:
– ricorso gerarchico al Prefetto di Matera entro il termine di trenta giorni nelle forme di legge;- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata (ai sensi degli artt. 29 e 41 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) entro il termine di sessanta giorni, oppure in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato (ai sensi dell’art. 8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199) entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza del presente provvedimento.
DISPONE
che la presente Ordinanza sia trasmessa:
– alla Prefettura di Matera;
– al Comando Polizia Locale;
– alle Associazioni di volontariato di protezione civile;
– al Comando Stazione Carabinieri di Matera;
– al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Matera;
– alla Questura di Matera;
– alla Guardia di Finanza;
– alla Direzione Provinciale ANAS;
– alla srl Ferrovie Appulo Lucane;
– al Consorzio di Bonifica della Basilicata – Matera;
– alla Provincia di Matera;
– alla Presidenza della Regione Basilicata;
– al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Matera.
Il Sindaco Ing. Antonio Nicoletti
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Fonte: SassiLive – Read More

